ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI

COD: CONS.022 Categorie: ,

Descrizione

La Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”) ha introdotto nel nostro ordinamento l’Imposta unica comunale (“Iuc”), composta da Imu (componente di natura patrimoniale), Tasi (componente riferita ai servizi) e Tari (componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).

La Tari, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, ivi ricompresi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A integrare il quadro di analisi è intervenuta anche l’Arera, per effetto della delega riconosciuta dall’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), che ha adottato, con la Deliberazione n. 443/RIF del 31 ottobre 2019, il nuovo “Metodo tariffario di regolamentazione per il periodo regolatorio 2020-2022”, basato su 4 principi cardine:

Individuazione di un preciso iter di validazione che coinvolge tutti gli attori del Settore (gestore, Comune, Ente di Ambito – se previsto, Arera);

Individuazione precisa dei costi che possono essere inseriti in ciascuna categoria di oneri prevista dal Dpr. n. 158/1999;

Recupero dei costi da fonti contabili certe e certificate;

Inserimento di una variabile che misuri l’efficienza della gestione del servizio all’interno dei costi da coprire con tariffa.

Agli effetti dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione – in via eccezionale per il 2020, termine spostato al 30 aprile dall’art. 57-bis, comma 1, lett. b), della Legge n. 157/2019 di conversione del Dl. n. 124/2019 – “Decreto Fiscale 2020” – le tariffe Tari in conformità al Piano finanziario del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani” (in seguito “Pef Tari”).

L’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, permette agli Enti di commisurare le tariffe Tari tenendo conto dei criteri di cui al Dpr. n. 158/99; in alternativa, ai sensi del successivo comma 652, gli Enti impositori possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Nelle more della riforma del Dpr. n. 158/99, il comma 652 permette, fino all’anno 2018, l’adozione dei coefficienti di cui alle Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’Allegato 1 al Dpr. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

L’art. 1, comma 668, della Legge n. 147/13, prevede, per i Comuni che hanno realizzato Sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la possibilità di deliberare l’applicazione di una Tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari. Anche in tal caso è comunque necessaria la predisposizione di apposito “Pef Tari” per la predisposizione delle tariffe.

Per cui, il “Pef Tari” ha una triplice finalità:

individuazione dei costi complessivi del “Servizio di gestione e raccolta dei rifiuti” alla luce delle nuove disposizioni individuare dal “Metodo Tariffario di Regolamentazione”: il “Pef Tari” raccoglie al suo interno tutti i costi afferenti il “Servizio di gestione e raccolta dei rifiuti”, siano essi di natura esterna (riconducibili al gestore del Servizio), siano essi di natura interna (inerenti l’attività dell’Ente quale, ad esempio, l’attività di riscossione e accertamento della tariffa). Di conseguenza, il “Pef Tari” rappresenta anche uno strumento di controllo gestionale sull’efficacia e l’efficienza del Sistema di raccolta e gestione dei rifiuti;

definizione delle tariffe Tari per l’anno successivo: come disposto dall’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, le tariffe Tari sono approvate dal Consiglio comunale sulla base del “Pef Tari”, che rappresenta l’elemento a sostegno della legittimità delle tariffe approvate;

distribuzione degli oneri per la copertura del Servizio sulla platea dei contribuenti: il “Pef Tari” rappresenta il momento in cui l’Ente definisce come ripartire gli oneri del Servizio tra utenze domestiche ed utenze non domestiche e, a sua volta, come suddividere il carico tributario tra le varie sottocategorie di utenze, attuando così scelte di politica fiscale aderenti alla realtà del territorio e alla conformazione del “Servizio di gestione e raccolta dei rifiuti” implementato.

A tal fine, Centro Studi Enti Locali, Società operante dal 1999 nel Settore della consulenza, della formazione specializzata e della editoria specialistica agli Enti Locali, alle Società ed Aziende partecipate e ai rispettivi Revisori, con all’attivo numerose esperienze di successo nell’ambito della gestione e riscossione delle entrate, offre al mercato i seguenti servizi specialistici:

servizio di risposta a quesiti e call center telefonico in merito a problematiche normative e operative afferenti la redazione del “Pef Tari”;

redazione del “Pef Tari”, della relazione illustrativa di natura contabile e della Delibera di approvazione del “Piano e delle tariffe”, composto a sua volta dai seguenti servizi:

analisi dello stato dell’arte delle informazioni presenti all’interno della banca dati Tari a disposizione sul gestionale software dell’Ente;

elaborazione del Pef Tari sulla base della tipologia di prelievo adottata dall’Ente, dei dati e delle riduzioni risultanti dal sistema informativo in dotazione all’Ente;

elaborazione delle tariffe e predisposizione della relativa Delibera di approvazione.

Il Gruppo di lavoro dedicato è formato da professionisti altamente specializzati in redazione di Piani economici-finanziari, ivi ricompreso il “Pef Tari”, e di comprovata ultrannuale esperienza. 

Per informazioni consultare il sito web www.entilocaliweb.it e contattare il Rag. Gian Luca Ruglioni o il Dott. Alessandro Maestrelli, o telefonicamente (0571/469222 – 469230) o al seguente indirizzo di posta elettronica: 

gianluca.ruglioni@centrostudientilocali.it o alessandro.maestrelli@centrostudientilocali.it.

 

Clicca QUI per scaricare il PDF informativo

 

E-Learning

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca

X