REGIONE PIEMONTE – MISURE PER L’AUTOIMPIEGO E LA CREAZIONE D’IMPRESA
L.R. n. 32/2023, art. 40 – Finanziamenti agevolati e garanzie per nuove iniziative imprenditoriali
1. Quadro normativo e finalità dell’intervento
La misura trova fondamento nell’articolo 40 della Legge Regionale Piemonte n. 32/2023, che disciplina le politiche attive del lavoro finalizzate alla nascita e allo sviluppo di iniziative di autoimpiego e di creazione d’impresa sul territorio regionale.
L’intervento si configura come strumento di politica attiva del lavoro, con l’obiettivo di:
- favorire l’occupazione stabile;
- sostenere soggetti in condizioni di fragilità o transizione occupazionale;
- incentivare l’avvio di nuove attività economiche in forma di lavoro autonomo o impresa.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento a tasso agevolato e garanzia pubblica gratuita, nel rispetto del Regolamento UE “de minimis” n. 2023/2831.
2. Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda:
- Lavoratori autonomi;
- Imprese individuali;
- Società di persone;
- Società di capitali (sono escluse le società cooperative).
I soggetti devono essere residenti o domiciliati in Piemonte e rientrare, al momento dell’avvio dell’attività, in una delle seguenti categorie:
- a) disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015;
- b) occupati con attività di scarsa intensità (reddito inferiore alla soglia di esenzione fiscale);
- c) occupati a rischio di disoccupazione (crisi aziendali, procedure di licenziamento);
- d) persone attive nella ricerca di lavoro secondo i dispositivi regionali (inclusi detenuti a fine pena o in misure alternative).
Per le società, la maggioranza dei soci (o delle quote) deve essere detenuta da soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate.
3. Termini di costituzione e priorità di genere
La domanda può essere presentata:
- entro 24 mesi dalla costituzione o dall’apertura della partita IVA;
- entro 36 mesi nel caso di lavoratrici autonome, imprese individuali femminili o società a prevalente conduzione femminile, in applicazione delle azioni positive previste dall’art. 42 della L.R. 32/2023
4. Ambito territoriale
Le attività finanziate devono avere sede legale, amministrativa e prevalente operatività in Piemonte. Per i lavoratori autonomi è richiesta anche la sede operativa fissa sul territorio regionale.
5. Progetti e spese ammissibili
Sono finanziabili progetti di investimento finalizzati all’avvio e allo sviluppo dell’attività, costituiti da spese per investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti.
In particolare, sono ammissibili:
- beni strumentali e attrezzature;
- macchinari e impianti produttivi;
- investimenti immateriali (software, licenze, tecnologie);
- spese funzionali all’esercizio dell’attività.
Sono escluse le spese di mero funzionamento e le spese non capitalizzabili.
Il progetto deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, con possibilità di proroga secondo quanto stabilito nel bando attuativo.
6. Entità e forma dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, così articolato:
- 70% con fondi regionali;
- 30% con fondi bancari convenzionati.
Importi finanziabili:
- Lavoro autonomo: da € 7.500 a € 60.000
- Imprese: da € 15.000 a € 120.000
7. Garanzia pubblica (opzionale)
È prevista una garanzia pubblica gratuita a copertura dell’80% della quota bancaria del finanziamento.
La garanzia:
- è a costo zero per il beneficiario;
- è sostitutiva delle garanzie personali o reali;
- è esclusiva, senza possibilità di cumulo con altre garanzie sulla stessa quota.
8. Procedura di accesso e tempistiche
La misura sarà attuata mediante procedura valutativa a sportello, con istruttoria delle domande in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi del D.Lgs. 123/1998.
Il termine di conclusione del procedimento di concessione è fissato in 90 giorni dalla presentazione della domanda.
L’operatività della misura sarà avviata con la pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico, che definirà modalità tecniche, modulistica e date di apertura dello sportello.
9. Regime di aiuto e cumulabilità
Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis” (massimo € 300.000 nell’arco di tre esercizi finanziari). Non è consentito il cumulo con altri aiuti pubblici sulle medesime spese, al fine di evitare il doppio finanziamento.

