INFORMATIVA TECNICA – PIEMONTE FINANZIAMENTO DI PROGETTI PROMOSSI DA ETS.
Premessa e quadro normativo
Il bando si inserisce nell’ambito dell’Accordo di Programma 2025-2027 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore, ed è finalizzato al sostegno di progetti di rilevanza locale promossi dagli enti del Terzo Settore individuati nel testo dell’avviso. Il documento chiarisce espressamente che si tratta del Bando 8 – ADP 2025-2027 e che le risorse della prima annualità ammontano a € 1.413.687,00.
La struttura della misura è pubblicistica e selettiva: non siamo di fronte a un contributo automatico o a sportello, ma a una procedura comparativa fondata su graduatorie distinte per tipologia di ente, con valutazione tecnica dei progetti e successiva assegnazione dei contributi secondo criteri qualitativi, territoriali e finanziari. Il bando precisa inoltre che le graduatorie avranno validità triennale, e che i progetti dovranno essere attivati a partire dalla data della determinazione dirigenziale di assegnazione del finanziamento.
Il riferimento sostanziale della misura non è genericamente il sostegno all’associazionismo, ma il finanziamento di interventi locali coerenti con specifici obiettivi generali e aree prioritarie di intervento, richiamati dal D.M. 124/2025 e dall’Accordo di Programma recepito dalla Regione Piemonte. Il bando, quindi, richiede che il progetto si collochi dentro un quadro di policy definito e non sia una semplice iniziativa libera del proponente.
Finalità della misura
La finalità del bando è sostenere progetti di rilevanza locale che concorrano al raggiungimento di alcuni obiettivi di interesse sociale espressamente individuati dall’avviso. Tra questi figurano il contrasto alla povertà e alla vulnerabilità, il recupero delle eccedenze alimentari, l’agricoltura sociale e l’inclusione socio-lavorativa, il sostegno alle persone con disabilità e non autosufficienti, il contrasto alle condizioni di fragilità e marginalità, il rafforzamento dei legami sociali, la promozione dello sport inclusivo, la prevenzione dell’uso di sostanze e dell’abuso di alcol, il protagonismo di minori e giovani e lo sviluppo di spazi di quartiere collaborativi e inclusivi.
Il bando impone che ciascun progetto individui un solo obiettivo generale e un massimo di due aree prioritarie di intervento corrispondenti. Questo passaggio è decisivo, perché orienta l’intera costruzione della proposta progettuale e ne condiziona la coerenza in fase di valutazione. La scheda progetto conferma infatti che la scelta dell’obiettivo generale e delle aree di intervento costituisce una delle prime sezioni sostanziali del formulario.
Dotazione finanziaria
Il bando indica che al finanziamento dei progetti concorrono risorse distribuite sull’intero arco dell’Accordo di Programma 2025-2027.
In particolare:
- € 1.413.687,00 come prima annualità;
- € 1.674.993,00 come seconda annualità, subordinata alle condizioni di monitoraggio previste;
- € 1.851.470,00 come terza annualità, anch’essa subordinata all’avanzamento degli impegni di spesa e ai report richiesti dal Ministero.
La scheda interna riepilogativa sintetizza il plafond complessivo come € 4.940.000, dato coerente con la sommatoria delle tre annualità previste dal bando.
Il bando precisa inoltre che l’importo complessivo viene ripartito tra le diverse tipologie di enti secondo percentuali distinte:
- 40% per i progetti presentati dalle ODV;
- 50% per i progetti presentati dalle APS;
- 10% per i progetti presentati dalle Fondazioni del Terzo Settore e dalle Fondazioni ONLUS aventi i requisiti richiesti.
Qui è opportuno fare una precisazione tecnica. Nel testo del bando, nel passaggio successivo alla definizione percentuale, compaiono importi numerici che non risultano coerenti con la prima annualità di € 1.413.687,00, ma sembrano richiamare un importo più ampio riferibile all’intero triennio. In una lettura prudenziale, il dato certo e primario resta quello delle percentuali di riparto e delle tre annualità esplicitamente indicate, mentre gli importi puntuali riportati in quel paragrafo meritano una verifica amministrativa se dovessero essere utilizzati come base di calcolo operativa.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda, singolarmente o in partenariato tra loro, i seguenti soggetti:
- Organizzazioni di Volontariato;
- Associazioni di Promozione Sociale;
- Fondazioni del Terzo Settore;
- Fondazioni ONLUS, purché in possesso dei requisiti specificati dal bando.
Per essere ammissibili, tali soggetti devono avere sede legale e operativa in Piemonte e svolgere le loro attività sul territorio regionale. Per le fondazioni ONLUS, il bando richiede inoltre che, ai fini dell’ammissione alla valutazione, sia stata presentata entro il 31 marzo 2026 l’istanza di iscrizione al RUNTS.
Il bando ammette anche:
- organizzazioni con modello organizzativo interno decentrato, purché vi sia un’unica iscrizione RUNTS dell’organizzazione principale e una effettiva operatività sul territorio piemontese;
- reti associative ai sensi dell’art. 41 del Codice del Terzo Settore, purché gli associati o affiliati coinvolti come soggetti attuatori appartengano alle tipologie ammesse e operino in Piemonte.
Un punto centrale della disciplina è la distinzione tra partner e collaboratori. Il partenariato vero e proprio è ammesso solo tra enti della stessa categoria del capofila, per esempio ODV con ODV, APS con APS, Fondazioni con Fondazioni. I soggetti appartenenti a categorie diverse, nonché enti pubblici o soggetti profit, possono essere coinvolti esclusivamente come collaboratori o fornitori di servizi. L’eventuale erronea configurazione del partenariato comporta la non ammissibilità del partner come tale, che viene degradato a collaboratore.
Gli allegati D1 e D2 rendono questa distinzione molto concreta. L’Allegato D1 è la dichiarazione di adesione alla partnership interassociativa, con riconoscimento del capofila e possibilità di indicare una quota di cofinanziamento del partner. L’Allegato D2 è invece la dichiarazione di collaborazione, destinata ai soggetti che partecipano al progetto senza assumere il ruolo di partner in senso proprio, ma che possono anch’essi concorrere economicamente alla realizzazione delle attività.
Regole di partecipazione
Ogni ente può presentare una sola istanza in qualità di capofila. Se uno stesso soggetto presenta due o più istanze come capofila, tutte le istanze presentate vengono dichiarate inammissibili. Inoltre, ciascun ente capofila di un progetto non può avere alcun vantaggio economico partecipando ad altre proposte progettuali.
I progetti possono essere realizzati a livello di uno o più Comuni piemontesi. Il bando precisa anche che la realizzazione in territori montani, individuati ai sensi della legge 12 settembre 2025, n. 131, costituisce elemento di premialità. La scheda progetto dedica infatti una sezione specifica alla tipologia di territorio coinvolto e ai Comuni interessati dalle azioni.
Importi finanziabili e intensità dell’agevolazione
Tutti gli enti ammissibili possono richiedere un finanziamento minimo di € 20.000,00 e massimo di € 50.000,00. Il contributo può essere concesso fino al 100% delle spese ammissibili, ma i soggetti proponenti devono comunque garantire un cofinanziamento obbligatorio di almeno il 10% del costo totale del progetto.
Questo punto merita di essere spiegato bene. Il bando parla di contributo concedibile fino al 100% delle spese ammissibili, ma contemporaneamente impone una quota minima di cofinanziamento del 10%. Sul piano operativo, quindi, il progetto deve essere costruito in modo che la Regione finanzi la parte pubblica del piano economico, mentre il proponente e gli eventuali altri soggetti concorrano con una quota almeno pari al 10% del costo totale. In presenza di una quota di cofinanziamento inferiore al minimo previsto, la progettualità non è ammissibile.
Il cofinanziamento può consistere:
- in un apporto monetario del proponente o di terzi;
- in un apporto finanziario assegnato da fondazioni o altri soggetti privati a seguito di altri bandi, purché le spese coperte siano chiaramente distinguibili in rendicontazione;
- nella valorizzazione di beni e servizi messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati.
Il bando precisa espressamente che non costituisce cofinanziamento la valorizzazione dell’attività svolta dai volontari. Questo è un aspetto molto importante, perché in molti progetti del Terzo Settore vi è la tendenza a contabilizzare il volontariato come quota di compartecipazione: qui, invece, tale valorizzazione non è ammessa ai fini del rispetto della soglia minima del 10%.
Spese ammissibili
Il bando individua un elenco preciso di spese ammissibili. In particolare sono finanziabili:
- spese generali di progettazione, coordinamento, amministrazione e rendicontazione, entro il limite massimo del 5% del costo totale del progetto;
- spese di personale direttamente coinvolto nelle attività destinate ai beneficiari finali;
- spese per materiale di consumo, piccole attrezzature, arredi minimali, beni strumentali, fino a € 500,00 ciascuno, con ammissione anche dei noleggi, compresi quelli a lungo termine;
- spese per acquisto di servizi, compreso il personale se fornito da terzi;
- spese per formazione di operatori e volontari, nonché attività promozionali e divulgative;
- rimborsi spese volontari;
- spese per prodotti assicurativi;
- spese di gestione immobili, comprese piccole manutenzioni ordinarie, utenze, affitti e costi analoghi, purché strettamente riconducibili al progetto, anche pro quota.
L’Allegato C conferma poi, in sede di piano finanziario, che ciascuna voce deve essere esplicitata distinguendo:
- contributo richiesto alla Regione;
- quota di cofinanziamento;
- costo totale della singola voce.
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili:
- tutte le spese in conto capitale, inclusi gli acquisti in leasing;
- spese per l’acquisto di automezzi;
- spese per divise, vestiario e attrezzature personali a esclusivo beneficio dei soci del capofila o dei partner;
- spese di catering per buffet e coffee break esclusivamente riferite a eventi e iniziative pubbliche.
Questa delimitazione è rilevante perché il bando sostiene attività sociali e organizzative a rilievo locale, non investimenti patrimoniali strutturali. Occorre quindi costruire il piano economico in modo rigoroso, evitando di spostare sul progetto costi che, pur astrattamente utili, non rientrano nelle categorie ammesse.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere presentata via PEC all’indirizzo famigliaediritti@cert.regione.piemonte.itentro le ore 12:00 del 7 luglio 2026, utilizzando obbligatoriamente la modulistica ufficiale composta dagli Allegati B, C, D1, D2 ed E, nei file compilabili pubblicati sul sito della Regione Piemonte.
Il bando fornisce anche istruzioni operative molto puntuali:
- nell’oggetto della PEC deve comparire la dicitura “Bando 8 – denominazione corretta del soggetto capofila”;
- la PEC può contenere al massimo 5 allegati;
- se vi sono più lettere di partnership o più lettere di collaborazione, queste devono essere accorpate rispettivamente in un unico PDF per tipologia.
L’Allegato B mostra in concreto il contenuto dell’istanza. Il legale rappresentante deve indicare i dati identificativi dell’ente, il titolo del progetto e l’importo richiesto, allegando la scheda progettuale, le eventuali lettere di partnership e collaborazione, l’informativa privacy e il documento di identità. Deve inoltre dichiarare:
- la veridicità delle informazioni fornite;
- che il progetto non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici;
- l’eventuale attuazione in partenariato o collaborazione secondo quanto indicato negli allegati.
Lo stesso allegato richiede inoltre l’impegno a produrre, prima dell’erogazione, la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010.
Struttura della proposta progettuale
L’Allegato C – Scheda progetto è fondamentale per comprendere come la Regione intenda valutare le proposte. Il formulario richiede:
- dati dell’ente proponente e del progetto;
- territorio di svolgimento, partner e collaborazioni;
- obiettivo generale e aree di intervento;
- esperienza dell’ente e professionalità disponibili;
- analisi di contesto;
- obiettivo del progetto e destinatari;
- strategia di intervento, incluse le modalità di integrazione con servizi e istituzioni del territorio;
- ruolo di partner e collaboratori;
- tabella delle principali azioni progettuali;
- coinvolgimento dei volontari;
- risultati attesi e impatto previsto;
- sostenibilità futura dell’azione;
- sistemi di monitoraggio e indicatori;
- cronoprogramma;
- piano finanziario analitico.
Dal punto di vista sostanziale, questo significa che il bando non premia progetti vaghi o solo dichiarativi. Occorre dimostrare:
- un bisogno chiaramente identificato;
- una strategia d’intervento ben articolata;
- una struttura attuativa credibile;
- una capacità di misurare risultati e impatto;
- una prospettiva di continuità oltre la durata del contributo.
Procedura di valutazione
La verifica di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti sono affidate a un Nucleo di valutazione composto da funzionari della Direzione regionale competente. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla scadenza del bando.
Il bando stabilisce che, per essere idoneo al finanziamento, ciascun progetto deve conseguire almeno 51/100. La valutazione si basa su elementi oggettivi, progettuali e finanziari. Tra i criteri figurano:
- territorio di svolgimento delle azioni, con premialità per i comuni montani;
- numero di Comuni o circoscrizioni coinvolti;
- collaborazioni attivate con enti non profit, enti pubblici, enti profit e CSV;
- congruità e coerenza dell’iniziativa rispetto agli obiettivi del bando;
- esperienza pregressa dell’ente;
- adeguatezza delle professionalità disponibili;
- qualità dell’analisi di contesto;
- congruità della strategia di intervento e presenza di elementi di innovazione sociale;
- coinvolgimento attivo dei volontari;
- presenza di attività formative per i volontari;
- capacità di generare azioni, servizi o saperi che rimangano nel tempo;
- presenza di sistemi di monitoraggio e valutazione;
- coerenza del piano finanziario;
- entità del cofinanziamento aggiuntivo oltre il minimo obbligatorio.
In caso di parità di punteggio, il bando dà priorità ai progetti realizzati in comuni montani e, in subordine, a quelli con maggiore coinvolgimento di volontari.
Un aspetto molto interessante è che, nelle graduatorie ODV e APS, il bando mira anche a una copertura tendenziale di tutto il territorio regionale e dei cinque obiettivi generali individuati, prevedendo il finanziamento di almeno un progetto per ciascuna provincia e almeno un progetto per ciascun obiettivo generale, sulla base dei punteggi conseguiti.
Modalità di erogazione
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione a seguito della pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria, in funzione della disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio regionale.
Questa struttura è particolarmente favorevole sul piano finanziario per gli enti beneficiari, perché evita la frammentazione dell’erogazione in più tranche e consente di disporre dell’intero contributo subito dopo l’ammissione, fermo restando l’obbligo di corretta realizzazione e rendicontazione.
Rendicontazione, controlli e revoche
La documentazione di rendicontazione, accompagnata da una relazione accurata sugli esiti sociali dell’azione svolta, dovrà essere trasmessa via PEC entro le scadenze che saranno indicate nei provvedimenti di assegnazione. Il bando precisa che, in sede di verifica amministrativo-contabile e di coerenza delle azioni realizzate, la Regione potrà disporre il reintroito delle somme non utilizzate o non validamente rendicontate. In caso di mancata presentazione della rendicontazione e della relazione finale nei termini previsti, l’organizzazione sarà tenuta a restituire l’intero importo erogato. La Regione si riserva inoltre controlli a campione, anche con visite in loco, sia sull’effettivo svolgimento delle attività sia sull’entità delle spese sostenute. È ammessa una sola rimodulazione del progetto e del piano economico, da comunicare via PEC e sottoporre al nulla osta regionale.
Il finanziamento può essere revocato, tra l’altro, se:
- gli interventi non vengono realizzati nei termini;
- le azioni vengono realizzate in modo difforme da quanto approvato, senza preventiva autorizzazione.

