INFORMATIVA TECNICA

REGIONE PIEMONTE – LEGGE REGIONALE 34/2004
CONTRATTO DI INSEDIAMENTO
Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese

  1. Inquadramento generale e finalità della misura

Il Contratto di insediamento è lo strumento cardine della politica regionale piemontese per l’attrazione e il consolidamento di investimenti industriali strategici, disciplinato dalla Legge regionale 34/2004 e inserito nel Programma Pluriennale d’intervento 2022-2024.
La misura è finalizzata a favorire:

  • l’atterraggio di nuovi investimenti in Piemonte;
  • l’espansione di stabilimenti, centri di ricerca, centri direzionali e servizi avanzati già presenti;
  • la creazione di nuova occupazione qualificata e stabile.

L’operatività avviene tramite bando a sportello e la gestione è affidata alla struttura regionale competente, con istruttoria tecnico-economica dei progetti.

 

  1. Dotazione finanziaria

La dotazione complessiva della misura è pari a € 10.605.000,00, così ripartita:

  • € 7.605.000,00 risorse regionali;
  • € 3.000.000,00 risorse statali.

Le risorse sono allocate sul bilancio regionale 2024-2025 e destinate esclusivamente alla misura “Attrazione”.

 

  1. Soggetti beneficiari

Possono accedere al Contratto di insediamento:

  • Grandi imprese, nazionali o estere, che intendono realizzare investimenti in Piemonte;
  • PMI in qualità di partner, esclusivamente per progetti di ricerca e sviluppo in collaborazione.

Per i progetti di investimento produttivo, il soggetto proponente deve essere una grande impresa. Gli organismi di ricerca e le PMI possono partecipare solo nei progetti di R&S collaborativa.

 

  1. Programmi e interventi ammissibili

Sono finanziabili programmi che comportino:

  • nuovi insediamenti produttivi in Piemonte;
  • ampliamento o diversificazione di stabilimenti esistenti;
  • realizzazione o potenziamento di centri di ricerca e sviluppo;
  • progetti di investimento materiali e immateriali ad alto impatto industriale.

Non sono ammissibili interventi:

  • meramente sostitutivi;
  • privi di ricadute occupazionali;
  • non coerenti con la strategia di attrazione regionale.

 

  1. Spese ammissibili

Rientrano tra le spese ammissibili, secondo quanto sarà dettagliato nel bando attuativo:

  • investimenti materiali (impianti, macchinari, attrezzature);
  • investimenti immateriali;
  • spese per ricerca e sviluppo;
  • costi connessi all’insediamento e all’avvio dell’attività.

Le spese devono essere:

  • coerenti con il progetto approvato;
  • sostenute successivamente alla presentazione della domanda;
  • tracciabili e rendicontabili.

 

  1. Forma ed entità dell’agevolazione

L’agevolazione è concessa principalmente in forma di:

  • contributo a fondo perduto,
  • eventualmente integrabile con finanziamento agevolato, in funzione del progetto.

Le intensità massime di aiuto sono variabili in relazione a:

  • tipologia di investimento;
  • localizzazione;
  • dimensione dell’impresa;
  • regime di aiuto applicabile.

Indicativamente:

  • progetti di R&S: fino al 50% dei costi ammissibili;
  • investimenti produttivi in aree ex 107.3.c: fino al 15% dei costi ammissibili;
  • organismi di ricerca / PMI partner: fino al 70% per la parte di R&S.

Per la grande impresa è inoltre possibile un incremento dell’agevolazione in caso di:

  • progetti di R&S in collaborazione effettiva;
  • nuovo insediamento sul territorio regionale.

 

  1. Regime di aiuto

La misura opera nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare:

  • Regolamento (UE) 651/2014 (GBER), come modificato dal Reg. (UE) 2023/1315;
  • eventuale applicazione del de minimis, ove pertinente.

Il regime applicabile sarà indicato nel bando attuativo e comunicato alla Commissione europea tramite piattaforma SANI 2.

 

  1. Procedura di presentazione

La procedura è a sportello, secondo i principi di:

  • valutazione tecnico-economica;
  • ordine cronologico;
  • disponibilità delle risorse.

I criteri, le modalità di presentazione e i termini saranno definiti con successivo bando regionale.

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