INFORMATIVA TECNICA
REGIONE PIEMONTE – REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE CASE RIFUGIO – ANNO 2026
Contributi a fondo perduto per l’acquisto di immobili, la realizzazione di nuove case rifugio, l’aumento dei posti disponibili e l’accessibilità delle strutture esistenti
Finalità della misura
La Regione Piemonte ha attivato un Avviso pubblico destinato alla realizzazione e al potenziamento delle case rifugio per donne vittime di violenza e per i loro figli e figlie. La misura è finanziata con risorse statali assegnate nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ed è attuata in coerenza con la Legge n. 119/2013, la Legge regionale Piemonte n. 4/2016 e l’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 14 settembre 2022, successivamente modificata nel 2024.mL’intervento non finanzia la gestione ordinaria delle strutture o i servizi di accoglienza, ma sostiene investimenti di natura immobiliare e strumentale necessari per creare nuove case rifugio o potenziare quelle già operative. Le risorse possono essere utilizzate per tre principali finalità: l’acquisto di immobili da destinare a nuove case rifugio e la loro successiva messa in esercizio; l’incremento del numero di posti disponibili nelle case rifugio già esistenti e iscritte all’Albo regionale; la realizzazione di opere destinate a garantire l’accessibilità delle strutture alle persone con disabilità. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.469.807 euro. Il contributo può coprire fino all’80% del costo complessivo ammissibile del progetto, entro il limite massimo di 200.000 euro per proposta. Il restante 20% deve essere garantito mediante risorse proprie del soggetto proponente o mediante risorse apportate da altri partner. A seguito della proroga disposta dalla Regione, le domande possono essere presentate entro le ore 12:00 del 10 settembre 2026.
Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare domanda le associazioni e le organizzazioni che operano nel sostegno e nell’aiuto alle donne vittime di violenza, gli enti locali, singolarmente o in forma associata, nonché i medesimi soggetti quando operano congiuntamente attraverso accordi, intese, consorzi o convenzioni. Le associazioni e le organizzazioni devono risultare iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data di scadenza dell’Avviso. Devono inoltre dimostrare di avere maturato esperienze e competenze professionali specifiche nel contrasto alla violenza contro le donne, utilizzare una metodologia di accoglienza fondata sulla relazione tra donne e disporre di personale adeguatamente formato. Per i progetti riguardanti l’acquisto di un nuovo immobile e la realizzazione di una nuova casa rifugio, le associazioni e le organizzazioni devono possedere tutti i requisiti previsti dall’Intesa della Conferenza Unificata n. 146 del 14 settembre 2022 già al momento della presentazione dell’istanza. Gli interventi destinati ad aumentare i posti disponibili o a migliorare l’accessibilità di case rifugio già esistenti possono invece essere presentati esclusivamente dai soggetti titolari di strutture iscritte all’Albo regionale alla data di scadenza del bando. Gli enti locali possono presentare la proposta direttamente oppure associarsi con organizzazioni specializzate. In ogni caso, l’attività progettuale deve essere sviluppata in stretta collaborazione con la rete territoriale dei servizi antiviolenza e con i servizi sociali e sanitari presenti nell’area in cui la struttura ha o avrà sede. Tale collaborazione non deve risultare soltanto formale. Il progetto deve evidenziare il ruolo dei Centri antiviolenza, dei servizi sociali, delle aziende sanitarie, dei consorzi socio-assistenziali e degli altri soggetti coinvolti nell’accoglienza e nella presa in carico delle donne.
Tipologie di progetto finanziabili
Acquisto e realizzazione di una nuova casa rifugio
La prima tipologia riguarda l’acquisto di un immobile da destinare a casa rifugio e la realizzazione delle opere necessarie per renderlo utilizzabile. Il contributo può coprire il prezzo di acquisto dell’immobile, gli interventi edilizi e impiantistici necessari, nonché gli arredi e le attrezzature tassativamente ammesse dall’Avviso. Al momento della domanda non è obbligatorio allegare un contratto preliminare di acquisto. È però necessario presentare una perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti il valore del bene da acquistare. Per ottenere successivamente l’anticipazione del contributo dovrà essere prodotto un preliminare debitamente registrato, mentre il rogito definitivo sarà richiesto ai fini dell’erogazione del saldo. La struttura può essere realizzata anche attraverso la ristrutturazione di un immobile già di proprietà di un Comune e concesso gratuitamente al soggetto richiedente. In questo caso il contratto di comodato deve essere registrato e avere una durata non inferiore al vincolo quindicennale previsto dal bando. Il vincolo deve essere costituito dal proprietario dell’immobile e trascritto nei Registri immobiliari a favore della Regione Piemonte.
Aumento dei posti di una casa rifugio esistente
La seconda tipologia riguarda le case rifugio già iscritte all’Albo regionale che intendano aumentare il numero dei posti disponibili. Il progetto può prevedere opere di ampliamento, diversa distribuzione degli spazi, recupero di locali non utilizzati, adeguamento degli impianti e acquisto degli arredi necessari per le nuove camere o per gli spazi comuni. L’aumento dei posti deve essere concretamente dimostrato nella relazione tecnica. Il progettista deve indicare lo stato attuale dell’immobile, il numero dei posti autorizzati, la nuova capacità prevista al termine dell’intervento e la conformità della soluzione alle disposizioni regionali sulle case rifugio.mAl termine dei lavori il titolare dovrà richiedere la variazione del titolo autorizzativo e l’aggiornamento dell’iscrizione nella Sezione B dell’Albo regionale. La richiesta deve essere presentata alla Commissione di vigilanza territorialmente competente entro sessanta giorni dal collaudo o dal certificato di regolare esecuzione.
Accessibilità per persone con disabilità
La terza tipologia finanzia opere finalizzate a rendere accessibili le case rifugio esistenti alle donne e ai minori con disabilità. Possono essere realizzati, ad esempio, interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento dei percorsi, ampliamento delle porte, realizzazione o adattamento dei servizi igienici, installazione di sistemi di sollevamento e riorganizzazione degli spazi interni. L’accessibilità non deve essere interpretata come un generico miglioramento dell’immobile. Il progetto deve dimostrare la possibilità per una persona con disabilità di accedere alla struttura e utilizzare gli spazi e i servizi in condizioni di autonomia e sicurezza. La completa accessibilità dell’immobile rappresenta anche uno specifico criterio di valutazione e può attribuire dieci punti alla proposta.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono suddivise in tre categorie: acquisto dell’immobile, lavori edilizi e impiantistici e acquisto di arredi e attrezzature. Sono finanziabili le opere di riadattamento, adeguamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ampliamento necessarie per creare una nuova casa rifugio, aumentare i posti disponibili o garantire l’accessibilità della struttura. I lavori possono riguardare, a titolo esemplificativo, il rifacimento o l’adeguamento degli impianti elettrici, idrici, termici e di climatizzazione, la modifica della distribuzione interna, il recupero di locali, la realizzazione di nuovi servizi igienici, la messa in sicurezza degli ambienti e l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’Avviso contiene un elenco tassativo delle attrezzature e degli arredi finanziabili. Non possono pertanto essere inseriti beni diversi da quelli espressamente indicati. Tra le attrezzature ammesse rientrano frigorifero, lavatrice, asciugatrice, cappa, forno o cucina, lavastoviglie e televisore. Sono ammesse anche porte blindate, sistemi di allarme, condizionatori fissi e un solo computer fisso, completo di monitor e stampante. Per le camere da letto sono finanziabili letti, materassi, cuscini, armadi e comodini. Per la zona giorno sono ammessi tavoli, sedie, poltrone, divani, mobili porta televisore e librerie. Per la cucina possono essere acquistati i relativi mobili, il lavello e le rubinetterie; per i bagni sono ammessi mobile lavabo, specchio, sanitari, vasca o piatto doccia, box doccia e rubinetterie. La stima degli arredi e delle attrezzature deve essere sottoscritta dal tecnico progettista e contenere una descrizione dettagliata delle caratteristiche dei beni. Non sono considerate sufficienti stime o preventivi predisposti esclusivamente dalle ditte fornitrici.
Spese non ammissibili
Il contributo non finanzia le spese correnti connesse alla gestione della casa rifugio. Non sono quindi ammissibili costi per personale, consulenze, utenze, locazioni, servizi, assistenza, formazione, vigilanza o altre attività ordinarie. Sono esclusi gli oneri accessori gravanti sul soggetto beneficiario, tra cui IVA, certificazioni, verifiche tecniche dello stato di fatto, perizie e oneri di urbanizzazione. Le FAQ regionali chiariscono espressamente che l’IVA non può essere considerata ammissibile, neppure quando si riferisce a lavori, attrezzature o arredi. Non sono finanziabili i lavori già eseguiti o in corso alla data di approvazione dell’Avviso. Il beneficiario non può inoltre avviare l’intervento prima dell’assegnazione del contributo, pena la revoca dell’agevolazione. Sono esclusi stoviglie, utensili, tovaglie e altra biancheria da ristorazione, materiali di consumo, cancelleria, lenzuola, coperte, federe, asciugamani, tende e arredi destinati agli spazi esterni. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse dalla Regione Piemonte per la stessa struttura e per la medesima finalità progettuale.
Entità del contributo e cofinanziamento
Il contributo regionale è pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 200.000 euro. Ciò significa che un progetto con un costo ammissibile di 200.000 euro può ricevere fino a 160.000 euro, mentre il proponente deve garantire almeno 40.000 euro. Per ottenere il contributo massimo di 200.000 euro è necessario presentare un progetto con un costo ammissibile di almeno 250.000 euro, di cui almeno 50.000 euro coperti dal beneficiario o dai partner. Il cofinanziamento minimo del 20% rappresenta una condizione di ammissibilità. Una proposta priva di cofinanziamento o con una copertura inferiore al minimo non viene ammessa alla valutazione. Il cofinanziamento deve essere formalizzato mediante una deliberazione dell’organo di amministrazione o un verbale assembleare sottoscritto dal legale rappresentante. L’atto deve indicare l’importo preciso impegnato e la natura delle risorse utilizzate, come autofinanziamento, riserve, quote associative, contributi di fondazioni o raccolte fondi. Non è richiesta necessariamente una garanzia bancaria, ma deve essere dimostrata l’effettiva disponibilità delle risorse.
Una quota superiore al minimo consente di ottenere un punteggio aggiuntivo. Il cofinanziamento del 20% non attribuisce punti; una quota superiore al 20% attribuisce 10 punti; una quota superiore al 30% attribuisce 20 punti; una quota superiore al 50% attribuisce 30 punti.
Criteri di valutazione
Le proposte ammissibili vengono ordinate in graduatoria sulla base di quattro criteri, per un punteggio massimo complessivo di cento punti.
| Criterio | Punteggio massimo |
| Coinvolgimento territoriale e raccordo con i Centri antiviolenza | 30 |
| Coinvolgimento dei servizi sociali e sanitari territoriali | 30 |
| Cofinanziamento superiore al minimo | 30 |
| Valore economico e accessibilità del progetto | 10 |
Il primo criterio premia il numero di Centri antiviolenza interessati dal progetto. Un bacino riferito a un solo Centro attribuisce 5 punti; due Centri attribuiscono 10 punti; tre Centri 15 punti; quattro Centri 20 punti; cinque o più Centri 25 punti. I progetti riferiti ai Centri antiviolenza delle province di Novara o Vercelli ottengono 30 punti, in coerenza con le priorità territoriali regionali. Il secondo criterio valuta il coinvolgimento formalizzato dei servizi sociali e sanitari. Un progetto senza partner ottiene 5 punti; con un accordo o una convenzione ottiene 10 punti; con due partenariati 15 punti; con tre 20 punti; con quattro 25 punti; con almeno cinque partenariati 30 punti. Gli accordi devono risultare sottoscritti e allegati alla domanda. Il quarto criterio attribuisce 2 punti agli interventi con costo ammissibile superiore a 300.000 euro, 5 punti a quelli superiori a 500.000 euro e 10 punti alle proposte che rendano l’immobile completamente accessibile secondo il D.M. n. 236/1989. Tali punteggi non sono cumulabili. In caso di parità viene data priorità al progetto localizzato nel Comune con il maggior numero di donne residenti.
Documentazione da presentare
La domanda deve essere predisposta utilizzando esclusivamente il modello regionale e trasmessa in formato PDF non modificabile. Alla domanda devono essere allegati una relazione tecnica redatta e firmata da un professionista abilitato, il calcolo della spesa, il quadro economico, gli elaborati grafici, la stima degli arredi e delle attrezzature e il cronoprogramma. La relazione tecnica deve descrivere lo stato dell’immobile, la destinazione d’uso, il numero degli utenti o dei posti, le scelte tecniche ed economiche, la conformità normativa e, in presenza di ampliamenti o nuovi impianti, la compatibilità urbanistica. Gli elaborati grafici devono comprendere almeno planimetria generale, estratti catastali e urbanistici, piante, sezioni e prospetti quotati. Il costo deve essere stimato utilizzando il prezzario regionale vigente, prezzi analizzati, parametri desunti da interventi analoghi o un computo metrico estimativo. Occorre inoltre allegare l’atto formale di approvazione del progetto e del piano finanziario, nel quale sia attestata la copertura del cofinanziamento, gli accordi con i partner e i servizi territoriali, le lettere di collaborazione dei Centri antiviolenza, l’informativa privacy e, per i soggetti diversi dalle amministrazioni locali, la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria. Nel caso di acquisto deve essere presentata anche la perizia asseverata sul valore dell’immobile. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato nell’Avviso, riportando nell’oggetto “Avviso Case Rifugio anno 2026”. Nella stessa giornata deve essere inoltrata tramite posta elettronica ordinaria la ricevuta di avvenuta consegna della PEC ai referenti regionali indicati.
Tempi, erogazione e vincoli
Il contributo viene erogato in due quote. Il 60% viene corrisposto a titolo di acconto dopo la concessione, previa presentazione della richiesta, del conto dedicato, del CUP ove necessario e dell’atto di vincolo quindicennale. Nel caso di acquisto deve essere presentato anche il preliminare registrato. Il restante 40% viene liquidato a saldo dopo la conclusione dell’intervento e la verifica della rendicontazione. Per i progetti di acquisto è necessario produrre il rogito definitivo; per i lavori devono essere presentati il collaudo o il certificato di regolare esecuzione e, ove previsto, l’autorizzazione al funzionamento o la variazione del titolo autorizzativo. Tutte le attività devono concludersi entro il 31 ottobre 2027, salvo eventuali proroghe preventivamente autorizzate e adeguatamente motivate. Gli immobili finanziati sono sottoposti a un vincolo di destinazione d’uso socio-assistenziale della durata di quindici anni, decorrente dall’assegnazione del contributo. Il vincolo deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari a favore della Regione Piemonte, a cura e spese del beneficiario. Eventuali varianti devono essere preventivamente sottoposte alla Regione. Un aumento dei costi non determina in ogni caso un aumento del contributo concesso.

